L'ASSESSORE
                 PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,  recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della   regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1  agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il verbale dell'8 ottobre 1963 della commissione  provinciale
per  la  tutela  delle  bellezze naturali e panoramiche di Agrigento,
regolarmente pubblicato all'albo pretorio del  comune  di  Agrigento,
con il quale veniva proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la
localita' Caos;
  Considerato  che  sul  predetto verbale la presidenza della regione
siciliana aveva espresso con nota prot. n. 6601/S.G. del 24  dicembre
1965 parere negativo per carenza di motivazione, ritenendo necessaria
per  la  questione  una  nuova  deliberazione  da  parte della stessa
commissione;
  Esaminato il verbale redatto nella seduta del 25 maggio 1989, nella
quale  la  commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze
naturali  e  panoramiche  di  Agrigento  ha  proposto di sottoporre a
vincolo paesaggistico  la  contrada  Caos  ricadente  nei  comuni  di
Agrigento  e  Porto  Empedocle,  la  cui  area  interessata a vincolo
risulta delimitata secondo la descrizione che segue:
Territorio comunale di Porto Empedocle.
  "Partendo dalla foce, il limite del  vincolo  percorre  il  vallone
Caos  fino alla s.s. 115, ex Periferia Sicula n. 103 che da Villaseta
conduce a Porto Empedocle. Da questo punto prosegue  verso  occidente
fino  al  fabbricato  indicato catastalmente come la particella n. 42
del foglio di mappa n. 24  del  comune  di  Porto  Empedocle.  Quindi
costeggia  il  lato  est  di  questo  fabbricato  e  si immette nella
stradella che, fiancheggiando la particella n. 57 dello stesso foglio
di mappa, conduce alla sede  dell'ex  strada  ferrata  privata  Porto
Empedocle  -  S.  Calogero.  Il  vincolo  percorre  tale  limite fino
all'intersezione con il  reticolo  chilometrico  71  riportato  sulla
tavoletta  I.G.M.,  foglio n. 271 IV N.O. Da questo punto scende fino
alla linea di battigia e, percorrendo quest'ultima, raggiunge la foce
del vallone Caos, punto di partenza".
Territorio comunale di Agrigento.
  "Partendo dalla foce il limite del vincolo percorre il vallone Caos
fino alla s.s.  115,  ex  Periferia  Sicula  n.  103  che  conduce  a
Villaseta.    Da   questo   punto   prosegue   verso   oriente   sino
all'intersezione  con  il  viadotto  della  s.s.  115  che  da  Porto
Empedocle  conduce  a  Caltanissetta.  Il  vincolo  prosegue, quindi,
sempre verso oriente, sulla  s.s.  115  fino  all'intersezione  della
linea  retta congiungente la battigia, passando longitudinalmente dal
confine orientale delle particelle numeri 181 e  183  del  foglio  di
mappa  n. 103 del comune di Agrigento. Da questo punto sulla battigia
il perimetro di vincolo prosegue verso occidente raggiungendo la foce
del vallone Caos, punto di partenza".
  Accertato che il predetto verbale  del  25  maggio  1989  e'  stato
pubblicato   all'albo  pretorio  dei  comuni  di  Agrigento  e  Porto
Empedocle e depositato nella segreteria dei  comuni  stessi,  per  il
periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  Esaminate  le  opposizioni  proposte, tutte nei termini di cui alla
gia' menzionata legge n. 1497/39, da:
   unione  degli  industriali  ed  artigiani   della   provincia   di
Agrigento,  in  persona  del suo presidente dott. Paolo Di Betta, con
atto del 18 dicembre 1989;
   societa' Montedison S.p.a., in persona del suo vice  presidente  e
legale  rappresentante  pro  tempore ing. Giuseppe Garofano, con atto
del 18 dicembre 1989;
   societa' Vetem S.p.a., in persona del suo presidente pro tempore e
legale rappresentante dott. Elio Buonumori, con atto del 21  dicembre
1989;
   societa'  Sterope  S.r.l., in persona del suo amministratore unico
Giuseppe Barbera, con atto del 20 dicembre 1989;
   Biancucci Giuseppe, con atto del 20 dicembre 1989;
   Campagna Gabriella, con atto del 20 dicembre 1989;
   Faravino Guido, con atto del 22 dicembre 1989;
   Galluzzo Diego, con atto del 20 dicembre 1989;
   Infantino Alfonso, con atto del 20 dicembre 1989;
   Infantino Gerlando, con atto del 20 dicembre 1989;
   Infantino Giuseppe, con atto del 20 dicembre 1989;
   Infantino Pasquale, con atto del 20 dicembre 1989;
   Pancamo Giovanna, con atto del 20 dicembre 1989;
  Rilevato, nel merito delle opposizioni, che le motivazioni  addotte
possono cosi' riassumersi:
   1)  la composizione della commissione per la tutela delle bellezze
naturali risulta  illegittima,  in  quanto  tra  i  partecipanti  non
risultano   presenti  ne  i  sindaci  dei  comuni  interessati  ne  i
rappresentanti delle categorie  economiche  interessate,  e  cio'  in
contraddizione  con  quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto n.
1357/40;
   2) i presupposti su cui si basa il vincolo proposto non soddisfano
in parte le esigenze di tutela proprie dell'imposizione  del  vincolo
stesso,  soprattutto  in  riferimento alla presenza in quei luoghi di
un'area con destinazione e vocazione industriale; inoltre il  vincolo
sarebbe  caratterizzato  da  sssunti  assolutamente  generici  e  non
corrispondenti con la realta' presente nel territorio in esame;
   3) il vincolo sarebbe pregiudizievole per le attivita'  economiche
ed edilizie della zona;
  Osservato, nell'ordine che precede, che:
    a)  l'art.  31  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975,  n.  805,  nel  rideterminare  la  composizione  della
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche, abroga  il  terzo  comma  dell'art.  2  della  legge  n.
1497/39.  Con  tale norma viene esclusa la partecipazione dei sindaci
dei comuni interessati, nonche' dei  rappresentanti  delle  categorie
interessate.
  La modifica apportata, come rilevato dalla costante giurisprudenza,
ha   carattere   sostanziale,   incidendo   sulla  stessa  fisionomia
strutturale della commissione  e  depurandola  da  ogni  connotazione
espressiva  di interessi collettivi nel campo dell'economia; infatti,
con la norma sopra richiamata sono state abrogate le  formalita'  del
deposito  degli atti presso l'organismo rappresentativo, venendo meno
le funzioni di quest'ultimo  per  la  raccolta,  il  coordinamento  e
l'inoltro delle osservazioni.
  Le  norme contenute nel "regolamento per l'applicazione della legge
sulla protezione delle bellezze naturali  e  panoramiche",  approvato
con  regio  decreto  3  giugno 1940, n. 1357, vanno interpretate, non
solo con riferimento alla legge n. 1497/39 ma anche alle modifiche ed
integrazioni normative nel tempo succedutesi;
    b) il vincolo proposto tiene conto  di  tutti  gli  elementi  che
hanno   concorso  a  determinare  la  "proposta"  della  commissione:
riconoscendo l'unitarieta' dei luoghi dal punto di vista  paesistico;
giudicando  quantitativamente  sporadiche  e  marginali  la  presenza
edilizia ed industriale nonche' le alterazioni da queste apportate al
territorio; ricucendo di fatto aree gia' sottoposte a diversi  regimi
di  tutela.  La  commissione  ha  colto la presenza in quei luoghi di
taluni specifici requisiti che ne determinano  un  generale  pubblico
interesse  in  base  ad  una lettura storica, oltre che estetica, del
paesaggio, connotato da un susseguirsi di immagini suggestive;
    c) il vincolo paesistico non e' di ostacolo  all'economia  locale
ne'   all'iniziativa  edilizia  ed  urbanistica,  ma  e'  preordinato
soltanto ad assicurare un ordinato sviluppo  economico,  edilizio  ed
urbanistico,  al fine di impedire che vengano compromesse le esigenze
della tutela paesistica.
  I provvedimenti di tutela  sono  intesi,  infatti,  a  regolare  le
attivita'  di  che  trattasi in rapporto all'interesse pubblico della
tutela paesistica, al fine di evitare che ogni singola iniziativa nel
campo produttivo, edilizio e urbanistico  possa  menomare  l'ambiente
paesistico  della zona stessa. Gli eventuali ampliamenti, ad esempio,
di strutture ed infrastrutture  produttive  rientranti  nell'area  di
vincolo  dovranno  essere  articolati  secondo  una  metodica  che, a
giudizio dell'organo competente, dimostri  l'assoluta  compatibilita'
con il bene sottoposto a tutela ed il suo interesse pubblico;
  Rilevato  che  a  cavallo dei confini comunali di Agrigento e Porto
Empedocle, il Caos, solcato dal breve e profondo vallone omonimo,  si
presenta  come uno degli ultimi tratti della costa agrigentina in cui
il  delicato  equilibrio   fra   natura   e   paesaggio,   fortemente
caratterizzato dall'intervento dell'uomo, sembra essersi stabilizzato
a formare un particolare ambiente naturale di vita.
  Estremo  lembo  dell'altopiano  agrigentino,  ora pianeggiante, ora
ondulato in brevi poggi,  ora  drammaticamente  solcato  da  profondi
valloni e costellato lungo la costa da formazioni a calanchi, esso si
affaccia  da  uno  scosceso  dirupo  argilloso sul mare africano, dal
quale e' separato da una sottilissima  lingua  di  sabbia  che  corre
ininterrottamente  per  un lunghissimo tratto verso oriente, dominato
dal suggestivo  pino  sotto  il  quale  sono  sepolte  le  ceneri  di
Pirandello e dalla casa natale dello scrittore.
  Da  quest'ultima,  affacciandosi  verso  oriente, verso l'altura di
Maddalusa, si gode la vista della dolce compagna agrigentina  con  le
distese  di  grano  e  i  vigneti  punteggiati  dagli ulivi saraceni,
mentre, verso nord-est, oltre Villaseta, lo sguardo spazia fino  alla
collina  di  Girgenti,  perdendosi  a sud nell'immensita' del mare, o
riposando sulla visione delle "masserie" che si intravedono.
  Questo rapporto cosi' immediato  tra  mare  -  campagna  -  citta',
questa  fusione  cosi'  perfetta  tra  ambiente  naturale  e ambiente
agreste tradizionale, rendono il Caos particolarmente  attraente  per
le impressioni, anche contrastanti, che suscita.
  Cio'  viene  messo  maggiormente  in  risalto  giungendo nei luoghi
attraverso la strada statale e percorrendo a piedi il lungo viale che
dalla casa di Pirandello porta, lungo il ciglio del vallone, al  pino
ed al masso della sua tomba sino ad affacciarsi sul mare sottostante.
  Considerato  che  la zona, per la parte costituita dalla fascia dei
300 metri dalla battigia, e' gia' sottoposta a vincolo  paesaggistico
per effetto della legge n. 431/1985;
  Considerato che il particolare valore della zona era gia' stato ben
evidenziato  dai  decreti  ministeriali  di  vincolo  archeologico ed
ambientale, che avevano sottoposto a tutela i luoghi limitatamente al
solo territorio comunale di Agrigento;
  Considerato, altresi', che, come sopra messo in evidenza, anche  la
parte  del  territorio  comunale  di  Porto  Empedocle,  limitrofa al
vallone  del  Caos,  possiede  gli  stessi   valori   e   le   stesse
caratteristiche delle aree ricadenti nel territorio di Agrigento;
  Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di
pubblico  interesse,  che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a
vincolo paesaggistico  la  contrada  Caos  ricadente  nei  comuni  di
Agrigento  e  Porto  Empedocle,  come sopra descritta, in conformita'
della proposta del 25 maggio 1989 della commissione  provinciale  per
la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Agrigento;
  Rilevato,  ancora,  che l'apposizione del vincolo comporta soltanto
l'obbligo per i proprietari,  possessori  o  detentori,  a  qualsiasi
titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare
alla  competente  Soprintendenza  per i beni culturali ed ambientali,
per la preventiva autorizzazione, qualsiasi  progetto  di  opere  che
possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  in premessa, la contrada denominata
Caos ricadente nei comuni di Agrigento e Porto  Empedocle,  descritta
come  sopra  e  delimitata  in  rosso nella planimetria allegata, che
forma  parte  integrante  del  presente  decreto,  e'  dichiarata  di
notevole  interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,
numeri 3 e 4, dalla legge 29 giugno 1939, n.  1497,  e  dell'art.  9,
numeri  4  e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
  La dichiarazione di vincolo di cui al  primo  comma  sostituisce  e
revoca  gli  effetti  giuridici  derivanti  dalla deliberazione della
commissione provinciale per  la  tutela  delle  bellezze  naturali  e
panoramiche di Agrigento di cui al verbale dell'8 ottobre 1963.